Domande e risposte
Nel caso di rivendita di messaggi di attesa per centralini telefonici, qualora il cliente desideri una base musicale, che tipo di licenza è necessario pagare? E’ sufficiente che il cliente finale paghi il canone per la diffusione SIAE/SCF oppure anche il rivenditore deve pagare qualche licenza?
L’utilizzo di un brano musicale altrui deve essere autorizzato dal titolare dei relativi diritti (all’autore o ai suoi eredi, oppure all’ editore musicale se il brano non è più di proprietà dell’autore).
Il rivenditore di messaggi di attesa per centralini telefonici se, come pare dalla sua descrizione, ne è anche produttore, deve ottenere una licenza che lo legittimi all’uso del brano e soddisfarne, in questo modo, i diritti patrimoniali, mediante il pagamento di un corrispettivo. I canoni pagati dal cliente finale, quali licenze SIAE e SCF, invece, sono dovuti per la diffusione della musica in ambienti pubblici, situazione alla quale è equiparato l’uso di messaggi di attesa; non sono dunque idonei a soddisfare integralmente i diritti del creatore del brano usato nel messaggio.
Le segnalo che è possibile acquistare musica anche da repertori diversi da quello SIAE; ad esempio, può usufruire dei servizi offerti da Soundreef (www.soundreef.com), che le consente di acquistare brani appositamente catalogati a prezzi più economici. (MZ)