top of page

Domande e risposte

Nel caso di rivendita di messaggi di attesa per centralini telefonici, qualora il cliente desideri una base musicale, che tipo di licenza è necessario pagare? E’ sufficiente che il cliente finale paghi il canone per la diffusione SIAE/SCF oppure anche il rivenditore deve pagare qualche licenza?

L’utilizzo di un brano musicale altrui  deve essere  autorizzato dal titolare dei relativi diritti (all’autore o ai suoi eredi, oppure all’ editore musicale se il brano non è più di proprietà dell’autore).
 Il rivenditore di messaggi di attesa per centralini telefonici se, come pare dalla sua descrizione, ne è anche produttore, deve ottenere una licenza che lo legittimi all’uso del brano e soddisfarne, in questo modo, i diritti patrimoniali, mediante il pagamento di un corrispettivo. I canoni pagati dal cliente finale, quali licenze SIAE e SCF, invece, sono dovuti per la diffusione della musica in ambienti pubblici, situazione alla quale è equiparato l’uso di messaggi di attesa;  non sono dunque idonei a soddisfare integralmente i diritti del creatore del brano usato nel messaggio.
 Le segnalo che è possibile acquistare musica anche da repertori diversi da quello SIAE; ad esempio, può usufruire dei servizi offerti da Soundreef (www.soundreef.com), che le consente di acquistare brani appositamente catalogati a prezzi più economici. (MZ)

 

 

 

 

Please reload

DirittiCreativi é promosso da Arci NazionaleArci Liguria, con la collaborazione dello studio legale e-LEX e del circolo Arci A-POIS.

DISCLAIMER | Le informazioni presenti sul sito (incluse le risposte fornite agli utenti) hanno finalità meramente informative e non devono intendersi, in alcun modo, come un parere legale. Lo studio e-Lex, così come Arci e A-POIS, declinano ogni responsabilità per eventuali decisioni prese dagli utenti sulla base delle informazioni reperite sul sito.

LICENZA | Eccetto ove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza Creative Commons BY-NC-ND 3.0

bottom of page