Domande frequenti

Cosa sono i “diritti connessi” al diritto d’autore?
I diritti connessi al diritto d’autore, disciplinati al Titolo II della L. 633/1941, sono quei diritti che la legge riconosce a soggetti collegati o affini all’autore, si pensi, ad esempio, a quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori. Diritti connessi sono anche quelli riconosciuti ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi e quelli che spettano ai produttori di opere cinematografiche o audiovisive, nonché quelli riservati alle emittenti radiofoniche e televisive.
I diritti connessi sono, inoltre, riconosciuti agli autori di creazioni che non costituiscono vere e proprie opere dell’ingegno. Si tratta, ad esempio, dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene teatrali, sulle edizioni critiche di opere di pubblico dominio e sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d’autore.

Quanto durano i diritti patrimoniali d’autore?
I diritti di utilizzazione economica dell’opera durano per tutta la vita dell’autore fino a 70 anni dopo la sua morte, in seguito alla quale i diritti potranno essere esercitati dai suoi eredi. Nel caso di opere composte la durata dei diritti patrimoniali si determina sulla base della vita del coautore che muore per ultimo. Nelle opere collettive a ciascun soggetto spettano i diritti di utilizzazione economica sulla parte di cui egli è autore esclusivo secondo quanto previsto dalla regola generale. La durata dei diritti patrimoniali sull’opera collettiva nel suo complesso è di 70 anni dal momento della prima pubblicazione dell’opera stessa.
Trascorso tale periodo l’opera cade in pubblico dominio ed è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d’autore.

Quali sono i diritti patrimoniali d’autore?
I principali diritti patrimoniali d’autore sono:
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diritto di riproduzione: ossia il diritto di effettuare o autorizzare moltiplicazioni in copie dell’opera con qualunque mezzo;
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diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione;
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diritto di comunicazione al pubblico: vale a dire il diritto di diffusione a distanza dell’opera ad esempio mediante radio, televisione via satellite o via cavo o su reti telematiche;
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diritto di distribuzione: cioè il diritto di porre in commercio l’opera;
diritto di elaborazione: ovvero il diritto di apportare modifiche all’opera originale, adattarla, ridurla.

Quali sono i diritti morali?
I diritti morali sono i diritti che il legislatore conferisce all’autore di un’opera a tutela della sua personalità, in quanto creatore della stessa. Essi sono irrinunciabili, imprescrittibili e intrasmissibili.
I principali dritti morali sono:
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diritto alla paternità dell’opera: vale a dire il diritto di essere riconosciuto come effettivo autore dell’opera e di rivendicarne in qualunque momento la paternità;
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diritto all’integrità dell’opera: ovvero il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la reputazione dell’autore;
diritto di pubblicazione: ossia il diritto di decidere se pubblicare o meno l’opera.

Chi è il titolare dei diritti?
Il diritto d’autore spetta a titolo originario all’autore dell’opera, o ai coautori nel caso di opere in collaborazione.
A differenza dei diritti morali che sono inalienabili, i diritti patrimoniali possono essere acquistati e trasmessi nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

Quando nasce il diritto d’autore? Ci sono particolari formalità da rispettare?
La legge accorda la protezione a un’opera dell’ingegno creativa e originale in virtù del mero atto della sua creazione e dal momento stesso della sua creazione, senza che sia richiesta alcuna formalità costitutiva.

4. Quali sono i requisiti della protezione?
Per poter essere protetta dal diritto d’autore un’opera dell’ingegno deve avere carattere creativo, vale a dire deve essere originale. Tuttavia il requisito della creatività non è soggetto ad alcuna verifica di carattere oggettivo. Si tende a considerare originale un’opera dell’ingegno se in essa sia rinvenibile anche solo un grado minimale di creatività.

Cos’è il diritto d’autore e a cosa serve?
Il diritto d’autore tutela le opere dell’ingegno di carattere creativo mediante l’attribuzione di una serie di diritti morali a tutela della personalità dell’autore e di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (c.d. diritti patrimoniali dell’autore). La prospettiva di ottenere una remunerazione, conseguente alla fruizione della propria opera da parte di terzi, crea, per l’autore stesso, quell’incentivo economico alla creazione, altrimenti assente o comunque insufficiente nella nostra società.

Cosa protegge il diritto d’autore?
Il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere dell’ingegno, vale a dire la particolare struttura formale conferita dall’autore all’opera stessa, in qualsiasi modo questa risulti percepibile all’esterno.

Quali sono le opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore?
La legge italiana sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) qualifica come opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore tutte quelle che “appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia”. Protetti dal diritto d’autore sono anche i programmi per elaboratore, considerati alla stregua di opere letterarie, e le “banche dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.