Domande e risposte
Sono una grafica e ho realizzato gli inviti per l'apertura di un barber shop. Nella grafica (tralasciando per fretta di controllarne l'origine) ho inserito un'immagine - presa da internet - che ritraeva una persona. Pubblicato l'invito su Facebook, la persona ritratta si è riconosciuta, lamentandosi e facendo anche presente che quella fotografia è opera di un professionista. Ora, scusatami con la persona ritratta, ritirati i flyer e cambiata l'immagine su FB, son stata contattata dal fotografo autore dell'immagine: mi chiede 1800 €. Devo pagare? Se vado per vie legali cosa rischio, considerando che non si tratta di un personaggio famoso e che la grafica non ha avuto grande diffusione?
Innanzitutto, è necessario precisare che la questione coinvolge due distinti profili: da un lato, l’utilizzazione non autorizzata del ritratto altrui; dall’altro, lo sfruttamento –anch’esso non autorizzato dal titolare– di un’opera fotografica, ammesso che di opera possa parlarsi.
Per quanto concerne il primo aspetto, la Legge sul diritto d’autore, all’art. 96, stabilisce espressamente che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” .
Inoltre, occorre evidenziare che la fotografia raffigurante una persona costituisce dato personale ai sensi del Codice della Privacy e pertanto la sua diffusione richiede il preventivo consenso dell’interessato.
L’unica deroga prevista al principio sopra menzionato è quella prevista dal successivo art. 97 LDA, in forza della quale l’utilizzazione del ritratto è libera quando la riproduzione risulti giustificata dalla notorietà della persona ritratta, ovvero quando sia collegata ad eventi o vicende di interesse pubblico, e sempre che le modalità di riproduzione non siano lesive dell’onore e della reputazione della stessa.
Nel caso di specie, Lei parla espressamente di “persona comune”; pertanto, è indubbio che l’utilizzazione dell’immagine sarebbe dovuta avvenire previa acquisizione del consenso da parte del soggetto ritratto, il quale adesso legittimamente reclama la lesione del proprio diritto all’immagine.
Quanto al numero limitato delle copie degli inviti divulgate, ritengo che si tratti di una circostanza di scarsa rilevanza, poiché la sussistenza della lesione prescinde dalla quantità di riproduzioni eseguite, e può incidere solo sul quantum dell’eventuale risarcimento.
Per quanto riguarda il secondo profilo, relativo all’utilizzazione di un’opera fotografica altrui, bisognerebbe anzitutto chiarire se il ritratto sia qualificabile come semplice fotografia, oppure come opera fotografica vera e propria.
Nel primo caso, ai sensi dell’art. 90 LDA, ove sulla foto non sia riportata nessuna indicazione circa il nome dell’autore o committente e la data di realizzazione, la riproduzione della stessa non è considerata abusiva, salvo che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Inoltre, l’esclusiva ha durata di venti anni dalla produzione della fotografia, eccezion fatta per i diritti morali, tra i quali quello alla paternità dell’opera.
Diversamente, ove la foto sia qualificabile come opera fotografica – in quanto, ad esempio, riveli una particolare scelta cromatica o un fantasioso taglio dell’immagine – la stessa è protetta come un’opera dell’ingegno a tutti gli effetti, a prescindere dalle formalità di cui all’art. 90 LDA.
In questo caso, pertanto, non Le sarebbe possibile sottrarsi alle accuse di utilizzazione abusiva della foto invocando la mancanza, nella fotografia, delle indicazioni previste dalla norma sopra richiamata.
Evidentemente, si tratta di una valutazione critica complessa e non eseguibile a distanza, in quanto richiede un’analisi accurata della foto oggetto di riproduzione, volta a verificare la sussistenza o meno di un’apprezzabile impronta creativa da parte dell’autore.
Per quanto concerne il primo aspetto, la Legge sul diritto d’autore, all’art. 96, stabilisce espressamente che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa” .
Inoltre, occorre evidenziare che la fotografia raffigurante una persona costituisce dato personale ai sensi del Codice della Privacy e pertanto la sua diffusione richiede il preventivo consenso dell’interessato.
L’unica deroga prevista al principio sopra menzionato è quella prevista dal successivo art. 97 LDA, in forza della quale l’utilizzazione del ritratto è libera quando la riproduzione risulti giustificata dalla notorietà della persona ritratta, ovvero quando sia collegata ad eventi o vicende di interesse pubblico, e sempre che le modalità di riproduzione non siano lesive dell’onore e della reputazione della stessa.
Nel caso di specie, Lei parla espressamente di “persona comune”; pertanto, è indubbio che l’utilizzazione dell’immagine sarebbe dovuta avvenire previa acquisizione del consenso da parte del soggetto ritratto, il quale adesso legittimamente reclama la lesione del proprio diritto all’immagine.
Quanto al numero limitato delle copie degli inviti divulgate, ritengo che si tratti di una circostanza di scarsa rilevanza, poiché la sussistenza della lesione prescinde dalla quantità di riproduzioni eseguite, e può incidere solo sul quantum dell’eventuale risarcimento.
Per quanto riguarda il secondo profilo, relativo all’utilizzazione di un’opera fotografica altrui, bisognerebbe anzitutto chiarire se il ritratto sia qualificabile come semplice fotografia, oppure come opera fotografica vera e propria.
Nel primo caso, ai sensi dell’art. 90 LDA, ove sulla foto non sia riportata nessuna indicazione circa il nome dell’autore o committente e la data di realizzazione, la riproduzione della stessa non è considerata abusiva, salvo che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Inoltre, l’esclusiva ha durata di venti anni dalla produzione della fotografia, eccezion fatta per i diritti morali, tra i quali quello alla paternità dell’opera.
Diversamente, ove la foto sia qualificabile come opera fotografica – in quanto, ad esempio, riveli una particolare scelta cromatica o un fantasioso taglio dell’immagine – la stessa è protetta come un’opera dell’ingegno a tutti gli effetti, a prescindere dalle formalità di cui all’art. 90 LDA.
In questo caso, pertanto, non Le sarebbe possibile sottrarsi alle accuse di utilizzazione abusiva della foto invocando la mancanza, nella fotografia, delle indicazioni previste dalla norma sopra richiamata.
Evidentemente, si tratta di una valutazione critica complessa e non eseguibile a distanza, in quanto richiede un’analisi accurata della foto oggetto di riproduzione, volta a verificare la sussistenza o meno di un’apprezzabile impronta creativa da parte dell’autore (TP.)