Domande e risposte
Sono una libera professionista. Ho aperto Partita IVA e, insieme ad altri tre ragazzi, ho costituito una casa di produzione cinematografica indipendente. Oltre che lavorare a cortometraggi e video auto-prodotti, realizziamo video su commissione (privata o enti pubblici). Domanda: come possiamo tutelarci sulla proprietà del materiale girato? C'è un modulo, una formula che possa rendere chiaro al cliente i nostri diritti d'autore?
Nel caso di opere realizzate su commissione vale il principio in forza del quale il committente è titolare dei diritti di utilizzazione economica dell’opera, mentre l’autore conserva i diritti morali, incluso il diritto alla paternità e alla integrità dell’opera.
Difatti, in virtù del contratto d’opera (o d’appalto, a seconda dei casi) concluso tra le parti, il committente acquista, a titolo derivativo, i diritti relativi allo sfruttamento economico dell’opera creata.
Tale utilizzazione – secondo unanime orientamento giurisprudenziale - deve avvenire “nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto”.
Ciò premesso, resta ferma la possibilità per la società alla quale sia stata commissionata l’opera, di riservarsi alcuni diritti, ovvero di escluderli dal trasferimento ( Ad esempio, la Sua società potrebbe scegliere di riservarsi il diritto di diffusione dell’opera via internet ).
Un discorso diverso vale per i diritti morali – diritto alla paternità e alla integrità dell’opera - i quali non vengono trasferiti al committente, ma restano in capo agli autori.
Pertanto, è consigliabile inserire nel contratto con il committente una clausola che specifichi la titolarità, in capo agli autori, dei diritti morali sul corto o sul video (es. “ai sensi degli art. 20 e ss LDA resta in capo agli autori il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.” ), nonché di una clausola con la quale si precisa che “i diritti patrimoniali sull’opera devono intendersi ceduti al committente entro i limiti e le finalità del contratto”.
Infine, come sopra anticipato, sarebbe opportuno inserire clausole ad hoc con le quali la società - qualora lo voglia - dichiara di riservarsi specifiche facoltà relative all’utilizzazione economica dell’opera realizzata, ovvero prevede limitazioni all’esercizio dei diritti patrimoniali ad essa relativi.