Domande e risposte
Se volessi scrivere un corto (teatrale o cortometraggio), prendendo spunto da un libro che ho letto, rischierei di cadere nella cosiddetta 'trasformazione dell'opera' e quindi dovrei i diritti all'autore?
L’art. 4 della L.D.A. (Legge sul diritto d’autore) disciplina le c.d. opere derivate, ossia quelle opere che costituiscono una rielaborazione in chiave creativa di precedenti creazioni intellettuali.
Tra queste rientrano la traduzione, la trasformazione in altra forma artistica o letteraria, le modificazioni o integrazioni che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, ovvero che posseggono carattere di creazione autonoma.
Tali rielaborazioni, come espressamente precisato dalla norma in esame, sono consentite “senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria”: ciò significa che colui il quale intende utilizzare un’opera precedente per derivarne una nuova opera deve necessariamente richiedere il preventivo consenso dell’autore dell’opera originaria e pagare i relativi diritti.
Nel caso di specie, la realizzazione di un cortometraggio basato su un testo letterario costituisce senz’altro una trasformazione dell’opera e richiede pertanto la preliminare autorizzazione dell’autore dell’opera originaria, nonché il pagamento dei diritti dovuti, salvo ottenere dal titolare dei diritti una licenza a titolo gratuito.
Inoltre, in ossequio al diritto morale alla paternità dell’opera, è inoltre necessario che l’opera derivata – il corto – contenga l’indicazione del nome dell’autore dell’opera originaria (CP).