Domande e risposte
Ho realizzato un fumetto che riprende piuttosto fedelmente una nota serie televisiva coreana del 2002. Anche se qui in Italia tali serie sono conosciute solo da pochi estimatori, in realtà quella a cui faccio riferimento è molto conosciuta in Asia. Anche i disegni e i volti dei personaggi sono molto fedeli a quelli degli attori principali. Mi piacerebbe tanto poterlo pubblicare, ma mi chiedevo se sono necessarie delle autorizzazioni o se basta citare l'opera originaria. In alternativa, potrei registrarlo alla SIAE e pubblicarlo online, anche senza ricevere alcun compenso, pur facendo sempre le dovute citazioni al drama originario?
In primo luogo appare opportuno premettere che il trasporre un film o una serie televisiva in fumetto determina una trasformazione dell’opera preesistente in altro genere artistico e, dunque, una vera e propria elaborazione della stessa.
Un’opera preesistente può essere elaborata qualora sia caduta in pubblico dominio, cioè qualora siano trascorsi 70 anni dalla morte dell’autore. Qualora, invece, l’opera preesistente sia ancora tutelata, l’elaborazione può essere effettuata solo previa autorizzazione dell’avente diritto. Nell’ordinamento italiano sono, infatti, assolutamente proibite le trasposizioni, gli adattamenti, le traduzioni effettuate senza il consenso degli aventi diritto anche nei casi in cui si dichiari che l’opera frutto di elaborazione è “liberamente tratto da..” o “ispirato a.. ”.
Nel caso di specie, trattandosi di serie televisiva e dunque di opera audiovisiva (ricompresa nella nozione di opera cinematografica, cui è assimilata), si applica l’art. 46 della legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941, n. 633 (LDA) secondo cui “salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso degli autori” (vale a dire autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore della musica e direttore artistico). Tuttavia, nella dottrina più recente si ritiene che tale norma presupponga il produttore quale titolare dei diritti di utilizzazione economica e, più precisamente, dell’esclusiva di elaborazione dell’opera cinematografica (comprese le opere ad essa assimilate).
Da quanto sopra detto si evince, dunque, che per poter effettuare elaborazioni legittime di un’opera audiovisiva si dovrebbe preventivamente ottenere l’autorizzazione da parte del titolare dei diritti di sfruttamento economico, vale a dire il produttore.