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Domande e risposte

Volevo sapere se - in un progetto - è possibile avere la paternità in due artisti.

Se, ad esempio, i contributi di ciascun autore sono indistinti e irriconoscibili si tratta di opera in comunione.
L’art. 10 della legge n. 63 del 1941 (Legge sul diritto d’autore, c.d. L.D.A.) stabilisce che, in tal caso,  il diritto d’autore appartiene in comune a tutti i coautori. Il secondo comma del medesimo articolo, peraltro, specifica che le parti indivise dell’opera si presumono di uguale valore, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
La legge rende applicabili alle opere in comunione le norme civilistiche che disciplinano la comunione (artt. 1100 e ss. del codice civile).
Ogni singolo autore può far valere singolarmente il proprio diritto morale. L’opera, inoltre, non può essere pubblicata, se inedita, né essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l’accordo di tutti i coautori. In caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione può essere autorizzata dall’autorità giudiziaria.
Nel caso, invece, in cui l’opera sia composta da una parte musicale e da una parte letteraria, ciascuna attribuibile ad un autore diverso, essa è qualificabile come opera composta, la cui disciplina è contenuta negli artt. da 33 a 37 L.D.A.. In particolare l’art. 33 L.D.A. dispone che, in mancanza di accordi tra i collaboratori rispetto, tra le altre, alle composizioni musicali con parole, si applicano le disposizioni contenute nei tre articoli successivi.

La disciplina ha, dunque, mero carattere dispositivo e non imperativo, essendo le parti libere di regolare come vogliono, contrattualmente, i loro rapporti economici nell’utilizzazione dei rispettivi diritti esclusivi. Il valore della parte musicale e di quella letteraria si considera uguale. Inoltre, ciascuno dei collaboratori ha il diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera.
L’art. 35 L.D.A. specifica però che l’autore della parte letteraria può disporre di essa, per congiungerla eventualmente ad altro testo musicale se:
1) una volta consegnato il testo definitivo, il compositore non si adoperi a metterla in musica entro un anno (il termine è di 5 anni in caso di operette e opere liriche);
2) una volta musicata, l’opera non venga eseguita o rappresentata nei termini sopra indicati;
3) dopo una prima rappresentazione l’opera non venga più eseguita per almeno 2 anni (5 anni nel caso di operetta od opera lirica).

Negli ultimi due casi anche il compositore può utilizzare altrimenti la propria musica.
Chiaramente l’opera non può comunque essere rappresentata o eseguita senza il consenso di entrambe i collaboratori.

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