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Domande e risposte

Svolgo attività di illustratrice grafica. Tre anni fa il titolare di un'agenzia di comunicazione mi commissionò un disegno vettoriale con chiare linee guida, che avrebbe accompagnato i manifesti pubblicitari di una manifestazione locale. Il mio compenso venne corrisposto secondo gli accordi e rilasciai una ritenuta d'acconto. Il committente non menzionò la possibilità di utilizzare quel disegno anche per le successive edizioni della medesima manifestazione ed ammetto che non valutai questa possibilità prevedendo una percentuale adeguata per ogni successivo utilizzo. I nostri rapporti professionali si interruppero, tuttavia nei successivi due anni quell'elemento grafico continua ad essere utilizzato senza alcun diritto. Attraverso quale mezzo legale posso fare presente a questa agenzia i miei diritti di ricezione di una percentuale di compenso per ogni edizione della suddetta manifestazione, altrimenti la richiesta che non venga più utilizzato?

Preliminarmente, non sembrano esservi dubbi in merito al fatto che la sua opera possa essere tutelata dal diritto d’autore, rientrando tra le “arti figurative similari” di cui discorre l’art. 2, lett. 4 della legge sul diritto d’autore.

 

Allo stesso modo, dalla domanda ci sembra di capire che non vi sia un rapporto di subordinazione tra Lei e il committente. In caso contrario, infatti, la Sua controparte potrebbe appellarsi all’art. 12-ter della legge sul diritto d’autore, secondo cui “qualora un’opera di disegno industriale sia creata dal lavoratore dipendente nell’esercizio delle sue mansioni, il datore di lavoro è titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera”. Dalla domanda, peraltro, ci sembra di poter escludere che si tratti di disegno industriale, atteso che il disegno vettoriale realizzato non ha avuto alcuna applicazione industriale.

 

Fugati tali dubbi, resta solo da valutare se sia stata prevista – per iscritto – la possibilità di ulteriori utilizzazioni della Sua opera. In caso contrario, il committente non sarebbe legittimato a successive utilizzazioni dell’opera.

Le ricordiamo, infine, che i contratti relativi ai diritti di utilizzazione economica devono essere fatti per iscritto. Si tratta, però, di una forma ad probationem (ossia serve solo per provare il proprio diritto), che non influisce sulla validità del contratto concluso.

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