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Domande e risposte

Il dubbio riguarda la SIAE, alla quale sono stata iscritta molti anni fa, come compositrice non trascrittrice. Con uno pseudonimo ho depositato alcuni brani. Ora dovrei depositare e pubblicare altre canzoni. Il mio pseudonimo è ancora mio?

Lo pseudonimo (art. 9 del codice civile), può essere tutelato ex art. 7 c.c. qualora abbia acquistato l'importanza del nome. Si tratta di una tutela ex post, che prevede l'intervento del giudice in caso di violazione da parte di terzi di alcuni diritti della personalità, quali il diritto all'immagine, al nome, allo pseudonimo e al nome d'arte.
Anche la Legge n. 633 del 1941, Legge sul diritto d'autore (LdA), si occupa dello pseudonimo, in particolare, il secondo comma dell'art. 8 lo equipara al nome, qualora sia notoriamente conosciuto come equivalente del nome vero e come tale, dunque, è considerato diritto incedibile, irrinunciabile e imprescrittibile.
Premesso ciò, nel caso in cui si voglia proteggere ex ante il proprio pseudonimo da utilizzi impropri da parte di terzi, quando ancora questi non abbia raggiunto l'importanza del nome, è possibile tutelarsi rivolgendosi, per l'appunto, alla SIAE.

 

Lo pseudonimo autorizzato dalla Società Italiana per gli autori ed editori, all’esito di apposita procedura, rimane in vita sino a quando l’autore non ne chieda la revoca o sino a quando il rapporto tra autore e la SIAE stessa non si interrompa.
Dai dati forniti nella domanda sembra proprio che si ricada nella seconda ipotesi e che, dunque, il suddetto rapporto si sia interrotto.
In questi casi diverse sono le possibilità: se vi è stata interruzione formale occorre effettuare nuovamente l’intera procedura di associazione, comprensiva dell’assegnazione dello pseudonimo desiderato.
Se, invece, l’autore non ha versato le quote di qualche anno la SIAE può richiedere il pagamento delle stesse al fine di regolarizzare il rapporto preesistente. In questo caso non è necessario eseguire una nuova iscrizione e si potrà continuare ad utilizzare lo pseudonimo richiesto e autorizzato contestualmente all'originaria iscrizione.

 

Infine, se l’iscrizione in questione è risalente e, pertanto, il pagamento delle quote non corrisposte ammonterebbe ad una somma considerevole, la SIAE si riserva di eseguire una valutazione "caso per caso". Si consiglia, pertanto, di scrivere al seguente contatto e-mail urp.sam@siae.it.

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