Domande e risposte
Ho composto, registrato e masterizzato un album musicale. Adesso vorrei pubblicarlo, on-line, per un suo libero ascolto. Come posso fare per tutelarmi?
L’art. 6 della legge sul diritto d’autore (legge 633 del 1941) stabilisce che “Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Ciò significa che è necessario che vi sia concretizzazione, estrinsecazione o esteriorizzazione dell’opera. Il diritto d’autore, in ogni caso, non tutela la semplice idea, ma non richiede - ai fini dell’acquisto del diritto e del riconoscimento della paternità - che l’opera sia registrata e/o depositata. Non importa quale sia il mezzo utilizzato per portare all’esterno l’idea: l’art. 1 l.d.a., infatti, dispone che le opere sono tutelate “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
Se l’intenzione è quella di pubblicare on-line l’album per un ascolto libero e, quindi, non si è interessati a percepire alcun compenso, l'autore può decidere di depositare l’opera presso la Sezione OLAF (Ufficio Deposito Opere Inedite) della Direzione Generale della SIAE. Tale deposito può essere effettuato sia mediante invio per posta sia mediante consegna a mano presso il predetto ufficio. In tal modo si otterrà la prova morale della paternità dell’opera. Si tratta, infatti, di un vero e proprio deposito cautelativo. Per una descrizione dettagliata sulle modalità da seguire si consiglia di consultare la seguente pagina web: http://www.siae.it/Olaf_doi.asp?click_level=1300.0300&link_page=Olaf_DOI_ComeDepositare.htm.
In alternativa al deposito in SIAE, esistono servizi analoghi - dotati della medesima efficacia giuridica, ma più economici - come, ad esempio, Patamù, che appone una marcatura temporale sull’opera, dotandola di una data certa (per ulteriori informazioni, Le consigliamo di visitare il sito www.patamu.com).