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Domande e risposte

Sono interessato a conoscere meglio il panorama normativo, per quello che prevede il diritto d'autore sul software ed eventuale brevettabilità dello stesso anche inteso in relazione a modi d'uso differenti di software già esistente.

A differenza di paesi come gli USA e il Giappone nei quali è prevista la brevettabilità del software, la Convenzione sul Brevetto Europeo, poi recepita negli ordinamenti nazionali, ha escluso tale tipologia di protezione.

 

L’art. 45 Codice della Proprietà Industriale (CPI), infatti, vieta espressamente la brevettazione dei programmi per elaboratori "... in quanto tali” ossia fine a se stessi, quando manca, cioè, il carattere tecnico e di applicazione industriale.

 

Generalmente, dunque, si ammette la brevettabilità di sole due categorie di invenzioni di software: le invenzioni nelle quali il programma produce un effetto tecnico interno al computer o ad altri elementi del sistema di elaborazione e le invenzioni nelle quali il programma gestisce, tramite il computer, un apparato o un procedimento esterno al computer stesso.

 

Con la direttiva 19/250/CE a livello europeo, e con il decreto legge n. 518 del 1992, a livello nazionale si è, invece, accordata al software la protezione del diritto d’autore. Ai sensi dell’art. 1, comma 2 della LdA (legge sul diritto d’autore - n. 633 del 1941) il software è protetto come opera letteraria e un’apposita disciplina è contenuta agli artt. 64 bis, ter e quater della medesima legge.

In particolare, sono oggetto di protezione i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, purché originali, quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio alla progettazione del programma stesso.

 

La legge riconosce all’autore le facoltà esclusive di riproduzione, elaborazione e distribuzione al pubblico, compresa la locazione del programma originale e sue copie.

Tuttavia, l’utente può esercitare le facoltà di elaborazione e riproduzione se necessarie ai fini dell’uso del programma, conformemente alla sua destinazione.

L’utente, inoltre, può fare copia di riserva e può effettuare decompilazione e interoperabilità.

 

Nonostante la protezione del diritto d’autore si applichi automaticamente, senza alcuna formalità, con la sola creazione dell’opera, ai sensi dell’art. 103, comma 4 LdA, è possibile registrare i software presso la SIAE, Società Italiana degli autori ed editori, che tiene un Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Tale registrazione ha valenza di pubblicità legale e si effettua attraverso il deposito di una copia del programma su CD ROM (che contenga anche il codice sorgente del programma) assieme ad un’istanza, compilata su apposito modulo, scaricabile dal sito www.siae.it. Possono essere registrati tutti i programmi per elaboratore pubblicati per i quali sia già iniziato l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica.

Ai fini dell’iscrizione è richiesto il rispetto dei requisiti minimi di originalità e creatività. Devono essere indicati tutti gli autori del programma, la registrazione è facoltativa e onerosa (art. 105 LdA) ed essa è utile soprattutto in caso di controversia per dimostrare l’“anteriorità” rispetto alla controparte. Il software può essere registrato anche come inedito. In tal caso la SIAE accetta qualsiasi programma senza verificarne i contenuti (non effettua, dunque, alcun riconoscimento in merito all’originalità né, tantomeno, esamina in alcun modo i caratteri della creatività), purché si tratti di realizzazioni concrete di programmi per elaboratore, presentate su supporto magnetico.

Tale deposito ha validità quinquennale e può essere rinnovato per un periodo di ulteriori cinque anni.

 

 

 

 

 

 

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