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Domande e risposte

Sono una traduttrice freelance; una casa editrice mi ha proposto di tradurre un'opera letteraria dal portoghese all'italiano. L'opera in oggetto verrà pubblicata. Io ho fatto un preventivo per la traduzione, che verrebbe pagata con ritenuta d'acconto. I miei dubbi sono: quali sono i miei diritti? Mi spetta una percentuale sulle copie vendute, oltre al pagamento per la traduzione?

L’opera di traduzione e di elaborazione di carattere creativo sono tutelate ai sensi dell’art. 4 della legge sul diritto d’autore. Pertanto, a chi la crea verranno riconosciuti diritti morali e diritti economici.
Innanzi tutto, l’editore ha l’obbligo di menzionare nell’opera creata il nome del traduttore (art. 33 disposizioni attuative LDA). Si tratta, in questo caso, di un diritto morale d’autore.
Con particolare riferimento ai diritti patrimoniali, qualificandosi la traduzione di un’opera come un’opera tutelata ai sensi della LDA, l’accordo tra lei e l’editore probabilmente prevede che Lei ceda a quest’ultimo, eventualmente in esclusiva, i diritti di sfruttamento economico sull’opera. In caso contrario, come detto, Lei ha diritto ad autonomi diritti d’autore sulla traduzione realizzata.
Si ricorda che i citati diritti sono tra loro indipendenti ai sensi dell’art. 19 LDA, pertanto la cessione di un diritto non influenza la cessione di altri e viceversa.
A fronte della cessione dei diritti di sfruttamento economico, l’art. 130 LDA prevede quale regola generale che l’editore corrisponda all’autore un compenso calcolato sul prezzo delle copie vendute, rendendo conto annualmente delle copie vendute, le quali dovranno essere impresse del bollino SIAE.
Tale regola generale è tuttavia derogabile nel caso delle traduzioni, dove l’art. 130 LDA prevede che l’editore possa corrispondere una somma a stralcio in luogo della percentuale sulle copie vendute.
In definitiva, Lei e l’editore potrete convenire la corresponsione di una somma da calcolare su ciascuna copia venduta oppure, in alternativa, di un compenso da liquidarsi in un’unica soluzione per la creazione della sua opera di traduzione. Ciò non esclude, tuttavia, che le parti possano convenire la corresponsione di un pagamento misto, costituito sia dalle percentuali sulle vendite che dalla somma forfettaria per la traduzione e la cessione dei diritti di sfruttamento economico.

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