Domande e risposte
Vorrei sapere quali sono i parametri per accordare ad una banca dati la tutela sui generis ex art. 102 bis l.a.. Inoltre vorrei chiedere se siti web, come Facebook o LinkedIn, siano classificabili come banche dati.
L’art. 102 bis l.a. conferisce una sorta di diritto connesso, al cosiddetto “costitutore” della banca dati, ovvero al soggetto che abbia effettuato un investimento rilevante per la costituzione, la verifica o la presentazione dei contenuti della stessa. Per costitutore si intende, dunque, colui che assume l’iniziativa e sopporta il rischio economico connesso con la realizzazione della banca dati (nella maggior parte dei casi si tratta di un soggetto che opera a livello imprenditoriale o, comunque, in modo professionale). Il presupposto per poter fruire della tutela, che rappresenta il parametro di cui si dovrà tener conto, consiste nella circostanza che il costitutore abbia sostenuto un investimento rilevante per la costituzione della banca dati, per la verifica del suo contenuto o la sua presentazione. La rilevanza dell’investimento dovrà essere valutato, caso per caso, da un punto di vista sia qualitativo sia quantitativo. L’investimento, infatti, può consistere nell’impiego di risorse finanziarie, di tempo o di attività lavorativa.
In merito alla seconda questione si rileva che Facebook e Linkedin sono classificabili come siti web che si differenziano dalle banche dati per le loro diverse caratteristiche. Le banche dati, come definite dall’art. 2.9 l.a., sono caratterizzate da: una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti (non esclusivamente opere dell’ingegno, ma anche numeri, informazioni o notizie); tali opere devono essere sistematicamente o metodicamente disposti (ovvero disposti secondo un qualche specifico criterio ordinativo); tali opere, dati o altri elementi devono essere individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. I siti web, invece, sono opere multimediali che si distinguono per la presenza di: contenuti digitalizzati riconducibili a media diversi (es. testi, immagini, suoni, etc.); integrazione dei diversi media mediante software (c.d. software di gestione) che ne renda possibile la fruizione; interattività (e non sequenzialità) della fruizione dei contenuti dell’opera.