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Domande e risposte

Buongiorno, sto organizzando delle visite guidate con intrattenimento musicale (autori del '700-'800) all'interno di una Chiesa Parrocchiale. Questi eventi verranno venduti all'interno di pacchetti turistici, attraverso un sito web e piattaforme dedicate a eventi. Mi chiedevo quali sono come associazione culturale gli obblighi che abbiamo nei confronti della Siae in questo specifico frangente, se siamo obbligati a fare biglietteria o se è sufficiente fare un voucher. Dobbiamo fare il borderò per un concerto all'interno della chiesa parrocchiale?

Premessa. Dalla domanda non risulta con chiarezza che tipo di evento verrà organizzato; proviamo comunque a dare una risposta. 

La questione sopra esposta impone un’analisi da effettuarsi secondo due diversi punti di vista. Il primo concerne una questione di diritto d’autore, l’altro riguarda un aspetto erariale.

Procedendo con ordine, la questione di diritto d’autore verte sull’esistenza o meno di adempimenti nei confronti della SIAE per l’esecuzione di musiche durante l’evento descritto. Trattandosi di autori del ‘700-‘800, le cui relative opere sono cadute in pubblico dominio, non sembra esserci alcun adempimento dovuto, né, tantomeno, pare sussistere il dovere di compilazione del borderò. Per quanto riguarda il concerto, la questione è dibattuta. Se si tratta di opere cadute in pubblico dominio o di autori non iscritti alla SIAE non sembra sussistere l’obbligo di compilare il borderò. Tale compilazione, infatti, era obbligatoria ai sensi dell’art. 51 del r.d. 1369/42, anche nei casi di opere cadute in pubblico dominio, a causa dell’esistenza del cosiddetto diritto demaniale. Con il d.l. 669/96, però, tale diritto è stato abolito e, con esso, sono venute meno anche le norme connesse (tra cui l’art. 51), rendendo la compilazione del borderò obbligatoria solo quando vengano utilizzate opere tuttora tutelate e i cui diritti sono gestiti dalla SIAE.

Nonostante ciò, la SIAE tende a ritenere che per qualunque tipo di musica eseguita in un live, si debba sempre compilare il borderò. Tale questione è affrontata nell’articolo consultabile all’indirizzo seguente: http://www.patamu.com/index.php/it/blog/item/106-bordero-siae-lo-impone-la-legge-abrogata, cui si rimanda per un approfondimento.

La seconda questione concerne, invece, un aspetto erariale e, dunque, l’eventuale operare della SIAE come una sorta di longa manus dell’Agenzia delle Entrate. Secondo quanto prospettato nella domanda non sembra che ci sia un vero e proprio allestimento, come quello che ricorrerebbe nel caso di una mostra, ma, al contrario, pare che si tratti di visite all’interno di una Chiesa probabilmente dotata, in sé, di opere d’interesse artistico-culturale. Per questa ragione non sembra vi sia competenza della SIAE neanche in questo senso.

Perché un evento sia assoggettabile al pagamento dell’IVA, tributo che la SIAE ha il compito di raccogliere, è necessario che si tratti di uno spettacolo, ai sensi della tabella C del d.p.r. n. 633/1972 e nello specifico di una mostra a carattere temporaneo, con relativo allestimento. Nel caso manchino tali caratteristiche, come nella fattispecie in esame, non pare sussistere la competenza della SIAE e quindi, anche per questo aspetto, non sembra esserci alcun adempimento nei suoi confronti.

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