Domande e risposte
Diritto di distribuzione
Al fine di rispondere in modo compiuto al quesito, pare necessario richiamare il concetto di diritto di distribuzione. Ai sensi dell’art. 17, L. 22 aprile 1941 n. 633, esso ha per oggetto la messa in commercio, o in circolazione o, comunque, a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo e a qualsiasi titolo, dell’opera originale o degli esemplari di essa.
Il diritto di distribuzione consiste, dunque, nella possibilità di determinare la quantità di prodotti disponibili sul mercato e di percepire, in tal modo, il profitto di tipo monopolistico derivante dall’esercizio di un potere di controllo sulla diffusione dell’opera (cfr. Sarti, Diritti esclusivi e circolazione di beni, 20).
Per la dottrina più attenta sono parte dell’esclusiva anche gli atti preparatori all’immissione in commercio di un’opera, tra i quali rientrano la sua offerta, la sua esposizione in vendita o la sua pubblicità (cfr. Greco-Vercellone II, 151; Ammendola, in Ubertazzi – Ammendola, 48; Sarti, Diritti esclusivi e circolazione dei beni; Auteri, in Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, 552).
Si può, dunque, rispondere in modo affermativo: nel diritto di distribuzione rientra anche la pubblicizzazione dell’opera, intesa come atto preparatorio alla sua immissione nel mercato.
Ai fini di completezza, si precisa, inoltre, che la definizione di pubblicità , fornita dall’art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 145/2007, è molto ampia e, soprattutto, prescinde dal mezzo attraverso cui viene diffusa, essendo rilevante soltanto il collegamento funzionale con l’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale.
Tale osservazione consente di attribuire natura pubblicitaria anche alle comunicazioni promozionali diffuse attraverso Internet, che rimangono, pertanto, assoggettate alla medesima disciplina prevista per le forme tradizionali di pubblicità .