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Domande e risposte

Autenticazione delle opere d’arte

Il problema dell’autenticità di un’opera d’arte è una questione fondamentale nell’ambito del relativo mercato in quanto, ogni opera o bene artistico, oltre a possedere intrinsecamente un valore estetico ed essere parte della memoria storica, ha una precisa valenza economica che dipende direttamente dal certificato di autenticità dell’opera stessa, elemento essenziale per i contratti di compravendita.

L’unico supporto legale che un acquirente può avere in caso di acquisto di un’opera d’arte è fornito dall’art. 2 della L. 1062/1971, così come sostituito dall’art. 64 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo cui: “chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d'antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l'obbligo di consegnare all'acquirente la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime; ovvero, in mancanza, di rilasciare, con le modalità previste dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili sull'autenticità o la probabile attribuzione e la provenienza. Tale dichiarazione, ove possibile in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto, è apposta su copia fotografica degli stessi”.

La legge, dunque, oltre imporre l’obbligo in capo al venditore di rilasciare l’attestato di autenticità e l’obbligo di consegnare la documentazione e la fotografia, qualora disponibile, non specifica esattamente quali requisiti formali la certificazione debba soddisfare.

Ciò posto, le modalità di attribuzione e di autenticazione di opere d’arte possono essere diverse e variano a seconda del fatto che si tratti di un’opera di autore vivente o defunto.

 Nel caso in cui si tratti di autore vivente, il venditore può rivolgersi all’autore stesso, essendo il soggetto più qualificato a valutare l’opera.

Nel caso in cui, invece, si tratti di autore defunto ci si deve affidare ad esperti qualificati che siano in grado di stabilire l’autenticità e l’attribuzione dell’opera. L’obbligazione che l’esperto d’arte assume, al fine di rendere una perizia, stima, valutazione, attribuzione o autenticazione di un’opera d’arte consiste in un semplice “obbligo di mezzi” e non un “obbligo di risultato”. L’esperto, dunque è responsabile verso il committente soltanto per il risarcimento dei danni derivanti da dolo o colpa grave.

Si noti, peraltro, che in Italia l’attività di esperto d’arte è del tutto libera, in quanto, non vi è un organo istituzionale che possa valutare la preparazione tecnica e la capacità di ogni singolo esperto, non esiste, infatti, alcun albo dedicato a tale professione. La garanzia della preparazione e della competenza di ogni singolo professionista risiede nella sua fama e reputazione.

Generalmente, dunque, si affidano tali incarichi a docenti universitari di storia dell’arte, ad accademici o a case d’asta accreditate, che dispongono delle professionalità necessarie per espletare tali compiti garantendo l’attribuzione o l’autentica con il proprio nome.

Per le opere d’arte moderna e contemporanea, l’attribuzione, l’autenticazione e la catalogazione, sono per lo più compito degli eredi, delle Fondazioni e degli Archivi. L’autorevolezza e la serietà di tali istituzioni costituiscono il fondamento della relativa “autorità certificante”, ma non esiste alcuna norma di legge che disciplini la loro attività o che conferisca loro poteri di certificazione.

Le Fondazioni e gli Archivi sono enti istituiti nella maggior parte dei casi dagli eredi dell’artista. Secondo quanto indicato nei loro Statuti o negli Atti Costitutivi, esse si occupano di assicurare la tutela del patrimonio artistico, promuovendo studi e indagini a livello nazionale e internazionale sull’opera dell’artista, oltre che di organizzare mostre ed eventi.

Ciò che più rileva in questa sede riguarda l’istituzione, tra i propri organi, di una commissione artistica (o comitato scientifico, comitato tecnico, o ancora, advisory board) per il riconoscimento, la catalogazione e la registrazione delle opere. Tali commissioni sono composte da noti studiosi, scelti per la loro particolare competenza, o legati in vita all’artista da un rapporto di stima, lavoro e amicizia.

Obiettivo comune delle Fondazioni e degli Archivi consiste nella realizzazione di un catalogo ragionato, risultato di un attento lavoro di archiviazione e documentazione d’autenticità, in cui si presenta l’intero corpus delle opere dell’artista.

Generalmente, per richiedere un’autentica, il proprietario dell’opera deve compilare in ogni sua parte e inviare alla Fondazione o Archivio, una scheda di archiviazione in cui devono essere inseriti i dati relativi al possessore e tutti i dati relativi all’opera. Ogni richiesta di autentica deve essere accompagnata da una documentazione fotografica dell’opera. L’intera documentazione dovrà giungere all’Archivio o Fondazione seguendo precise tempistiche dettate del calendario delle riunioni delle commissioni artistiche.

L’archiviazione delle opere può essere gratuita o, come nella maggior parte dei casi, a pagamento versato a favore e a sostegno dell’istituto.

Oltre alla documentazione, alcuni Archivi o Fondazioni richiedono di esaminare l’opera nella loro sede per garantire qualità della verifica e compiere un esame più attento.

In caso di autenticità, il parere espresso è emesso sotto forma di expertise, vale a dire una dettagliata e descrittiva relazione comprensiva di ogni elemento valutativo dell’opera in esame. Essa contiene il parere motivato degli esperti in merito all’originalità e all’autenticità dell’opera, senza indicarne il valore. In genere essa viene anche definita Certificato d’autenticità o di validazione. Viene, dunque, rilasciato un certificato accompagnato dalla fotografia, in cui vengono riportati i dati relativi all’opera, il codice di identificazione della stessa, il timbro dell’Archivio o Fondazione ed un’etichetta contenente titolo, data, misura e tecnica dell’opera.

In caso contrario, sarà, invece, emesso certificato di non “attribuibilità”. Qualora non si autentichi l’opera, generalmente viene mandato al richiedente una comunicazione allegata alla fotografia timbrata dell’opera esaminata.

Tutti i certificati devono comunque essere firmati dal Presidente della Fondazione o Archivio, o quella del Direttore Generale o Presidente del comitato artistico.

Il parere emesso è insindacabile. I certificati non possono essere duplicati né tanto meno l’esame dell’opera può essere ripetuta.

Nel caso in cui l’autore dell’opera sia defunto, si consiglia, dunque, di rivolgersi, se esistente, alla Fondazione o Archivio competente.

 

Per quanto concerne il diritto di seguito occorre fare riferimento alla Legge n. 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto d’autore).

In particolare, l’art. 144, comma 1, sancisce il diritto dell’autore a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima cessione da parte dell’autore stesso.

Il diritto di seguito presenta caratteristiche proprie dei diritti morali, in quanto è inalienabile e irrinunciabile (art. 147), e dei diritti patrimoniali, stante il suo contenuto innegabilmente economico e la sua durata per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte (art. 148).

Diversamente dagli altri diritti patrimoniali, il diritto di seguito non è, però, soggetto all’autorizzazione da parte dell’artista, che è data direttamente dalla legge a condizione che sia corrisposto all’autore un equo compenso.

Tale compenso è a carico del venditore ed è dovuto per tutte le vendite successive alla prima cui  partecipi, come venditore, acquirente o intermediario, un professionista del mercato dell’arte. Saranno quindi soggette ad esso le transazioni di gallerie, case d’asta o mercanti d’arte, mentre saranno escluse le vendite dirette tra privati. L’importo del compenso sarà in percentuale, individuato per scaglioni, su quanto ottenuto per ogni vendita. La SIAE è incaricata di incassare il diritto di seguito per conto di tutti gli artisti anche se non associati all’Ente.

Grazie alla normativa sul diritto di seguito l’artista può godere dei benefici economici delle vendite della propria opera insieme al proprietario della stessa e al professionista del mercato dell’arte.

Il fatto che il diritto sia irrinunciabile ed inalienabile mira ad evitare che l’artista, in particolare se alle prime armi, si spogli di ogni diritto sulla sua opera non potendo prevederne i futuri successi. In assenza di eredi entro il sesto grado, il diritto è devoluto all’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici (ENAP) per i propri fini istituzionali.

Il diritto di seguito, dunque, spetta sempre all’autore dell’opera o ai suoi eredi e non al proprietario dell’opera stessa.

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